CORONAVIRUS – DIRITTO DI VISITA DEL GENITORE NON COLLOCATARIO

Il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all’intero territorio nazionale le disposizioni già previste per numerose province italiane dal DPCM 8 marzo 2020 che, all’art. 1 c. 1 lett. a), impone di «evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Con riferimento all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, ci si è chiesti se gli spostamenti dei genitori separati o divorziati, finalizzati a prendere e a riportare i figli all’altro genitore, potessero considerarsi o meno spostamenti “necessari” e, dunque, fossero o meno leciti, posto che i decreti menzionati non prevedono nulla al riguardo.

In data 10 marzo 2020, il Governo, sul sito istituzionale governo.it, ha chiarito che «gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio».

Alla luce dell’interpretazione che precede, si può dunque affermare che il diritto di visita è consentito dai decreti ministeriali dell’8/9 marzo 2020, rientrando nelle “situazioni di necessità” ivi previste.

Alle stesse conclusioni è pervenuto anche il Tribunale di Milano che, con provvedimento dell’11 marzo 2020, ha prescritto ai genitori di attenersi agli accordi raggiunti nel giudizio di separazione sulle frequentazioni padre-figli, nonostante i genitori abitassero in due Comuni diversi.

Il Tribunale ha, infatti, così motivato:

a) l’art. 1 domma 1, lett. a), DPCM 8 marzo 2020, n. 11 non preclude l’attuazione delle disposizioni di affido e collocamento dei minori e consente gli spostamenti finalizzati a rientri presso la residenza o il domicilio, cosicché nessuna “chiusura” di ambiti regionali può giustificare violazioni di provvedimenti di separazione o divorzio vigenti;

b) le FAQ della Presidenza del CDM pubblicate lo scorso 10 marzo (Decreto #IoRestoaCasa, domande frequenti sulle misure adottate dal Governo) hanno precisato che gli spostamenti «per raggiungere i figli minori presso l’altro genitore o presso l’affidatario sono sempre consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione e divorzio».

Ovviamente, il genitore che esercita il diritto di visita deve farlo responsabilmente, nel rispetto della normativa vigente ed evitando di esporre i minori a rischi di contagio: quindi, per esempio, trasportando i figli con mezzi idonei, non mettendoli in contatto con terze persone e adottando tutte le cautele che l’attuale emergenza sanitaria richiede.

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