La c.d. Legge di Bilancio 2018 (art. 911 e ss. della Legge n. 205/2017) prevede che, a decorre dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro (ed i committenti) non potranno più corrispondere retribuzioni o compensi, nonché ogni anticipo di esse, per mezzo del denaro contante, indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
La preclusione all’uso del contante è prevista per qualsiasi rapporto di natura lavorativa e prescinde dalle modalità di svolgimento della prestazione, sia essa autonoma o subordinata (es. rapporto dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).
La finalità del provvedimento è quella di garantire maggiore trasparenza al pagamento degli retribuzioni e ciò, sia per tutelare maggiormente i diritti dei lavoratori, sia per contrastare il fenomeno del “lavoro sommerso”. Si ricorda, comunque, che anche prima del predetta disposizione i pagamenti di importo superiore ai 2.999,99 Euro, ivi compresi quelli per stipendi e simili, dovevano essere effettuati con mezzi bancari, in base alla normativa anti-riciclaggio (cfr. art. 49, comma 1, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231).
Esclusioni
Le uniche esclusioni dall’obbligo normativo riguardano:
- i rapporti di lavoro instaurati con le Pubbliche Amministrazioni;
- i rapporti di lavoro domestico(di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 339 e a quelli comunque rientranti nell’ambito di applicazione dei CCNL per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).
Sanzioni
Per la violazione della disposizione in questione comporta oggetto è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa fissa che va da un minimo di 1.000 Euro ad un massimo di 5.000 Euro.