L’impugnazione del ruolo è autonoma e indipendente dall’impugnazione della cartella esattoriale che lo contiene
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 12894, depositata il 24 maggio 2018, richiamando i principi già espressi dalla medesima giurisprudenza di legittimità (cfr., in particolare, Cass., SS.UU. n. 19704/2015), ha ribadito che il ruolo costituisce un atto che può essere impugnato autonomamente rispetto alla cartella esattoriale.
Entro il termine di decadenza dei 60 giorni dalla notifica della cartella, il debitore ha quindi la possibilità di scegliere: i) se ricorrere solo avverso quest’ultima, ii) solo contro il ruolo ovvero iii) nei confronti di entrambi. In sintesi, se si ritiene viziato solo uno dei due atti ben può chiedersi l’annullamento esclusivamente dello stesso, con la precisazione che, ovviamente, a seconda della scelta fatta, si produrranno conseguenze diverse. Infatti, la dichiarazione di nullità di un atto non travolge la legittimità degli atti precedenti e successivi che ne sono indipendenti: pertanto, l’illegittimità della sola cartella esattoriale non determina necessariamente l’invalidità del ruolo, mentre la nullità di quest’ultimo determina necessariamente anche la nullità della cartella di pagamento che lo contiene.