Entro il 30 giugno 2018 i datori di lavoro sono obbligati a verificare l’avvenuto godimento di almeno due settimane delle ferie maturate nel 2016. La mancata fruizione delle ferie entro il prescritto termine espone il datore di lavoro ad una sanzione che va da euro 100 a euro 600 per ciascun lavoratore cui è riferita la violazione.
In considerazione del divieto di monetizzazione delle ferie è estremamente importante osservare i limiti e i vincoli posti dal Legislatore al fine di evitare le sanzioni prescritte dall’art. 18-bis, co. 3, del D.Lgs n. 66/2003, modificato dall’art. 7. della Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato lavoro).
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